La concessione di un immobile in locazione potrebbe comportare alcuni problemi, soprattutto nei confronti di un inquilino moroso. Come comportarsi qualora questo non intenda adempiere alle spese condominiali? Scopriamo insieme cosa stabilisce il decreto ingiuntivo.
Chi deve pagare le spese condominiali?
L’articolo 1576 del Codice Civile stabilisce che il proprietario di un immobile deve provvedere al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria. L’inquilino, invece, deve occuparsi del pagamento degli interventi di piccola manutenzione. Entrambe le parti possono usufruire della possibilità di accordarsi per la ripartizione delle spese condominiali. La regola è quella di non poter obbligare l’inquilino a pagare le spese straordinarie. Generalmente il locatore notifica all’amministratore l’avvenuta stipula di contratto.
In questo modo l’amministratore può procedere alla riscossione delle spese condominiali direttamente dall’inquilino. Questo, però, non sarebbe l’iter giusto da seguire. Secondo la legge, infatti, è il padrone di casa che deve provvedere al pagamento delle spese condominiali. Per questo motivo l’amministratore, in caso di inadempienza, può rivalersi esclusivamente sul locatore, ritenuto responsabile del mancato pagamento delle suddette spese. Può, quindi, esortare il proprietario dell’immobile a pagare l’insoluto inviandogli una lettera di diffida con i termini stabiliti per il pagamento.
Qualora la richiesta non venisse accolta, l’amministratore può proporre la richiesta di decreto ingiuntivo al giudice di pace. Il proprietario, pur dovendo pagare gli arretrati, può rivalersi sull’inquilino moroso, pretendendo la restituzione della cifra versata per adempiere il debito. Se non venissero rispettate le condizioni dell’accordo tra le forze parti, l’amministratore procederà con il
decreto ingiuntivo nei confronti del proprietario. Una volta saldato il debito, questo potrà chiedere all’inquilino la restituzione del denaro.
Le novità del decreto ingiuntivo: ecco cosa dice la legge
Nel momento in cui il proprietario dell’immobile riceve la notifica di decreto ingiuntivo, ha 40 giorni di tempo per versare il pagamento o per contestarlo. Qualora il locatore non provvedesse al pagamento del debito o alla contestazione del decreto ingiuntivo, potrebbe essere soggetto al pignoramento dei suoi beni. Esistono tre modalità di pignoramento:
– Pignoramento immobiliare: consiste nella confisca dell’appartamento e la successiva vendita all’asta. Si tratta di una soluzione molto gravosa attuabile solo e nei casi di debiti onerosi;
– Pignoramento secondo terzi: il provvedimento interessa la pensione, lo stipendio, l’affitto percepito o altre tipologie di versamento presenti sul conto del debitore;
– Pignoramento immobiliare: prevede la confisca di beni mobili e oggetti di valore appartenenti al padrone di casa.
Nel caso in cui le spese condominiali non vengano pagate da più di sei mesi, l’amministratore può procedere vietando al condominio l’uso dei servizi, eccetto l’utilizzo di luce e acqua. Sia l’amministratore di condominio che il padrone di casa devono agire entro un tempo prestabilito per recuperare il saldo del debito. Nel momento in cui non vengono rispettati i tempi previsti dalla legge, le spese condominiali non pagate vanno in prescrizione, sia per quanto riguarda l’inquilino che per il locatore. In conclusione, possiamo dire che locatore e conduttore potrebbero accordarsi per evitare penose trafile giudiziarie. Non sarebbe tutto più semplice? A voi i commenti!