Se l’ex non paga, il mantenimento al figlio minore tocca ai nonni. L’ha ribadito la Corte di Cassazione in una recente sentenza secondo la decisione dei giudici di Velletri.
Mantenimento al figlio minore: spetta ai nonni, in caso di genitore inadempiente
La Suprema Corte ha ribadito un principio sancito dall’articolo 316 bis del codice civile, già confermato nel 2017 dalla Cassazione. Viene così confermata la decisione dei giudici di Velletri.
L’articolo 316 bis del Codice Civile stabilisce che spetta ai genitori mantenere i figli minori in proporzione alle loro sostanze ed in base alla loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Il principio è semplice: in caso di genitori separati inadempienti, che non pagano l’assegno di mantenimento per i figli minori, spetta ai nonni mantenere i nipoti. Devono intervenire e farsene carico.
Il caso preso in esame si riferisce alla controversia ingaggiata da due famiglie romane.
Cosa emerge dalla sentenza della Cassazione
La sentenza 1520/2023 pubblicata il 30 marzo 2023 dalla prima Sezione civile della Cassazione ha bocciato il ricorso di una nonna. L’ha condannata a pagare 200 dei 350 euro al mese del contributo per il minore. Tale contributo era a carico di suo figlio inadempiente, domiciliato presso di lei.
Il padre del bimbo non lavorava. Oltretutto, aveva rinunciato all’eredità di suo padre a vantaggio di sua madre.
Gli Ermellini hanno ribadito che l’articolo 316 bis del Codice civile pone l’obbligo anche a carico degli ascendenti. Questo articolo è stato introdotto dalla riforma della filiazione ai sensi del decreto legislativo 153 – 2013. Su questa norma è intervenuta anche la riforma Cartabia che ha modificato i commi 2, 4 e 5 in vigore dal 28 febbraio scorso.
La sentenza spiegata in parole povere
Se i genitori separati non hanno la possibilità, spetta ai nonni fornire i mezzi per il mantenimento dei figli minori.
L’obbligazione primaria è quella di mamma e papà, quella subordinata è degli ascendenti più prossimi. Se uno dei genitori può mantenere i figli minori non è possibile chiedere un aiuto economico ai nonni soltanto perché il genitore non vuole. I nonni subentrano nell’obbligo solo se i genitori del minore non sono in grado di pagare il mantenimento. Un po’ come succede con il diritto agli alimenti ex articolo 433 del Codice civile quando il genitore è impossibilitato a trovare lavoro e prova lo stato di bisogno.
Che ne pensate di questa sentenza? A voi i commenti!